[1]Nazionali

[2](1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti per i propri film nazionali. Solo il coproduttore Italiano avra' titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Italia e solo il coproduttore Argentino avra' titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Argentina. (2) La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere l'approvazione delle Autorita' competenti, dopo la consultazione tra le stesse Autorita' competenti di entrambe le Parti.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68~accordo-art2 · fonte del testo

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