1. Il termine "investimento" comprende qualsiasi tipo di bene patrimoniale accettato in conformita' con la rispettiva legislazione prevalente di una delle Parti contraenti e, piu' particolarmente, sebbene non esclusivamente:

  • a)proprieta' mobiliare e immobiliare cosi' come altri diritti in rem, quali ipoteche, pegni, garanzie, usufrutti e diritti simili;
  • b)azioni di societa' e altri tipi di interessi;
  • c)diritto su somme utilizzate al fine di creare un valore economico o su qualsiasi prestazione avente valore economico;
  • d)diritti di autore, diritti su proprieta' industriali, processi tecnici, know-how, marchi di fabbrica e ragione sociale;
  • e)concessioni commerciali ai sensi del diritto pubblico, ivi incluse le concessioni per la ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. Ogni alterazione ammessa della forma in cui tali beni patrimoniali sono investiti non influira' sulla loro classificazione quali investimenti. 2. Il termine "proventi" significa: le somme che fruttano un investimento per un periodo definito sotto forma di profitti o interessi. 3. Il termine "cittadini - nationals" significa: le persone fisiche che, conformemente alla rispettiva legislazione di ciascuna Parte contraente, sono considerati cittadini di tale Paese. 4. Il termine "societa'" significa: qualsiasi persona giuridica stabilita sul territorio di una delle due Parti contraenti conformemente alla sua legislazione nazionale ed avente la sua sede nell'ambito del territorio di tale Parte contraente.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;66~art8 · fonte del testo

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