fini del presente Accordo:

  • 1)il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformita' con le rispettive leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente e piu' in particolare, sebbene non esclusivamente:
  • a)la proprieta' di beni mobili ed immobili nonche' ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio e il pegno, l'usufrutto e diritti simili;
  • b)azioni, titoli ed obbligazioni di societa' o interessi nella proprieta' di tali societa';
  • c)diritti sul denaro utilizzato per costituire un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;
  • d)diritti d'autore, diritti di proprieta' industriale, processi tecnici, know-how, marchi di fabbrica e denominazioni commerciali;
  • e)concessioni commerciali conferite per legge o per contratto, ivi comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. Ogni modifica consentita della forma nella quale i beni sono investiti non avra' influenza sulla loro classificazione come investimento.
  • 2)Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento in un determinato periodo di tempo a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi.
  • 3)Il termine "investitore" indica ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni altro ente, ivi comprese le associazioni di affari, considerati residenti dalla legislazione e dai regolamenti in vigore, che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
  • 4)Il termine "territorio" indica il territorio su cui le Parti Contraenti esercitano la sovranita' o giurisdizione, secondo con il diritto internazionale e le proprie leggi e regolamenti.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;19~accordo-art2 · fonte del testo

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