fini del presente Accordo: 1. Il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformita' con le rispettive leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e piu' particolarmente, sebbene non esclusivamente: (a) la proprieta' di beni mobili o immobili nonche' ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili; (b) le azioni, titoli e obbligazioni di societa' o interessi nella proprieta' di tali societa'; (c) i diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico; (d) i diritti d'autore, di proprieta' industriale compresi i marchi, i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali; (e) le concessioni commerciali conferite per legge o per contratto ivi comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. Ogni legittima modifica della forma nella quale i beni sono investiti non avra' influenza sulla loro classificazione come investimento. 2. Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi. 3. Il termine "investitore" indica un cittadino di ciascuna delle Parti Contraenti in base alle rispettive leggi o una societa', societa' fra persone o altra societa' registrata o costituita secondo la legislazione nazionale, comprese le associazioni di fatto, aventi o meno responsabilita' limitata, la cui sede principale e la cui direzione si trovino nel territorio di ciascuna Parte Contraente. 4. Il termine "territorio" indica, oltre alle terre comprese entro i confini, anche il mare territoriale. Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il loro sottosuolo su cui le Parti Contraenti esercitano la propria sovranita', i diritti sovrani o giurisdizionali, in conformita' con il diritto internazionale.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;178~accordo-art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari