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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975
Legge 3 febbraio 1979, n. 66
- Aggiornato al
- 2 marzo 1979
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1N. B. - TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA…
- Art. 2Nessuna delle Parti contraenti assoggettera' gli investimenti interamente posseduti da…
- Art. 3Gli investimenti di cittadini (nationals) o societa' di una delle Parti contraenti…
- Art. 4Una delle Parti contraenti concedera', in relazione agli investimenti da parte di…
- Art. 5Qualora una Parte contraente abbia concesso una qualsiasi assicurazione finanziaria…
- Art. 6I trasferimenti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 verranno effettuati senza indugio in…
- Art. 7Qualora una delle Parti contraenti avesse concordato condizioni piu' favorevoli con i…
- Art. 8Il termine "investimento" comprende qualsiasi tipo di bene patrimoniale accettato in…
- Art. 9Il presente Accordo si applichera' anche agli investimenti di cittadini (national) o…
- Art. 10Le dispute riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo…
- Art. 11Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di…
- Art. 12Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di…
