Ai fini del presente Accordo:

  • 1)il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformita' con le relative leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e piu' particolarmente, sebbene non esclusivamente:
  • a)le proprieta' di beni immobili e mobili nonche' ogni altro diritto in rem quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili;
  • b)le quote societarie e altri tipi di partecipazione c) diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;
  • d)i diritti d'autore, di proprieta' industriale (compresi i marchi), i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali;
  • e)le concessioni di legge, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. Ogni modifica ammessa della forma nella quale i beni sono investiti non avra' influenza sulla loro classificazione come investimento.
  • 2)Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi.
  • 3)Il termine "investitore" indica ogni residente o societa' di ciascuna delle Parti Contraenti che effettua investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
  • 4)Il termine "residente" indica ogni persona fisica che, in conformita' con le rispettive leggi di ciascuna Parte Contraente, e' considerata cittadina di tale Paese.
  • 5)Il termine "societa'" indica ogni persona giuridica costituita nel territorio di ciascuna Parte Contraente in conformita' con le sue leggi e regolamenti ed avente la sua sede entro il suo territorio.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-03;109~accordo-art2 · fonte del testo

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