di voto e decisioni del Comitato esecutivo 1. Ciascun membro del Comitato esecutivo e' autorizzato ad utilizzare, per il voto, il numero di voti che gli e' attribuito ai sensi dell'articolo 16 e nessun membro del Comitato esecutivo puo' suddividere i propri voti. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e mediante notifica scritta indirizzata al Presidente ogni Membro esportatore o ogni Membro importatore che non e' membro del Comitato esecutivo e che non ha assegnato i suoi voti ad uno qualunque dei Membri eletti secondo il paragrafo 2 dell'articolo 16, puo' autorizzare ogni altro Membro esportatore o Membro importatore del Comitato esecutivo a rappresentare i suoi interessi ed a utilizzare i suoi voti nel Comitato esecutivo. 3. In qualunque anno del cacao, un Membro puo' ritirare ad un Membro del Comitato esecutivo per il quale ha votato secondo l'articolo 16, i voti che gli ha assegnato, dopo averlo consultato. I voti cosi' ritirati potranno essere assegnati ad un altro Membro esportatore o importatore del Comitato esecutivo a seconda di come convenga, e non potranno essergli ritirati durante la rimanente parte di tale anno del cacao. Il Membro del Comitato esecutivo al quale i voti sono stati ritirati conserva tuttavia il suo seggio al Comitato esecutivo per la rimanente parte di detto anno del cacao. Ogni decisione adottata in applicazione delle norme del presente paragrafo diviene effettiva dopo che il Presidente ne sia stato informato per iscritto. 4. Per ogni decisione adottata dal Comitato esecutivo e' necessaria la stessa maggioranza di quella richiesta per le decisioni adottate dal Consiglio. 5. Ogni Membro ha diritto di fare appello dinnanzi al Consiglio riguardo ad ogni decisione del Comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel suo regolamento interno le condizioni per questo appello.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art18 · fonte del testo

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