[1]Procedura di votazione e decisioni del Comitato esecutivo.

[2]1. Ogni membro del Comitato esecutivo e' autorizzato ad utilizzare per la votazione il numero di voti che gli e' assegnato a norma dell'articolo 16; nessun membro del Comitato esecutivo puo' frazionare i suoi voti. 2. Salvo restando il paragrafo 1 e mediante notifica scritta inviata al Presidente, qualsiasi membro esportatore o importatore che non sia membro del Comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 16, ad uno qualsiasi dei membri eletti, puo' autorizzare, secondo i casi, qualsiasi membro esportatore o qualsiasi membro importatore del Comitato esecutivo, a rappresentare i suoi interessi ed a utilizzare i suoi voti all'interno del Comitato esecutivo. 3. Nel corso di un anno contingentale qualsiasi, previa consultazione del membro del Comitato esecutivo per il quale ha votato in conformita' dell'articolo 16, un membro puo' ritirare i voti dati a quest'ultimo. I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro del Comitato esecutivo; mia non possono venirgli tolti per il resto dell'anno contingentale. Il membro del comitato esecutivo al quale sono stati ritirati i voti conserva nondimeno il suo seggio presso il Comitato esecutivo per il resto dell'anno contingentale. Qualsiasi provvedimento attuato in applicazione del presente paragrafo diventa effettivo dopo che il Presidente ne e' stato informato per iscritto. 4. Qualsiasi decisione presa dal Comitato esecutivo necessita la stessa maggioranza richiesta per le decisioni del Consiglio. 5. Qualsiasi membro ha diritto di adire il Consiglio, alle condizioni stabilite dal regolamento interno di quest'ultimo, di qualsiasi decisione del Comitato esecutivo.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art18 · fonte del testo

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