[1]Procedura di voto e decisioni del Comitato esecutivo

[2]1. Ogni membro del Comitato esecutivo e' autorizzato ad utilizzare, per il voto, il numero dei voti che gli e' attribuito ai sensi dell'articolo 16; non puo' dividere i propri voti. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e con la riserva di informarne per iscritto il Presidente, ogni membro esportatore od ogni membro importatore che non sia membro del Comitato esecutivo e che non abbia espresso i propri voti, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 16, a favore di uno qualsiasi dei membri eletti, puo' autorizzare, a seconda dei casi, qualsiasi membro esportatore o qualsiasi membro importatore appartenente al Comitato esecutivo a rappresentare i propri interessi e ad utilizzare i propri voti in seno al Comitato esecutivo. 3. Nel corso di un anno qualsiasi di contingentamento, un membro puo', previa consultazione con il membro del Comitato esecutivo per il quale ha votato conformemente all'articolo 16, ritirare i voti espressi a favore di tale membro. I voti cosi' ritirati possono essere attribuiti ad un altro membro del Comitato esecutivo, ma non possono essergli ritirati durante il restante periodo dell'anno di contingentamento. Il membro del Comitato esecutivo cui sono stati ritirati i voti continua tuttavia a sedere al Comitato esecutivo durante il restante periodo dell'anno di contingentamento. Ogni misura adottata in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo diviene effettiva dopo che il Presidente ne e' stato informato per iscritto. 4. Ogni decisione presa dal Comitato esecutivo esige la stessa maggioranza che occorrerebbe qualora fosse presa dal Consiglio. 5. Ogni membro ha diritto di ricorrere al Consiglio, alle condizioni prescritte dal Consiglio stesso nel suo regolamento interno, contro ogni decisione del Comitato esecutivo.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art18 · fonte del testo

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