di votazione e decisione del comitato esecutivo 1. Ciascun membro del comitato esecutivo e' autorizzato ad utilizzare per la votazione il numero di voti assegnatogli a norma dell'articolo 16; nessun membro puo' dividere i suoi voti. 2. Salvo restando le disposizioni del paragrafo 1, ogni membro esportatore o importatore che non sia membro del comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, in conformita' dell'articolo 16, paragrafo 2, ad uno dei membri eletti, puo', con notifica scritta al presidente, autorizzare un altro membro esportatore o importatore del comitato esecutivo, secondo il caso, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nel comitato esecutivo. 3. Nel corso di un anno cacao qualsiasi membro puo', previa consultazione del membro del comitato esecutivo per il quale ha votato in conformita' dell'articolo 16, ritirare i voti dati a quest'ultimo. I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro del comitato esecutivo, ma non possono venirgli tolti per il resto dell'anno cacao. Il membro del comitato esecutivo al quale sono stati tolti i voti conserva nondimeno il seggio nel comitato esecutivo per il resto dell'anno cacao. Qualsiasi decisione presa in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo prodice i suoi effetti dopo che il presidente ne e' stato informato per iscritto. 4. La maggioranza richiesta per le decisioni del comitato esecutivo e' la stessa di quella richiesta per le decisioni del Consiglio. 5. Ogni membro ha il diritto di adire il Consiglio per qualsiasi decisione del comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali e' possibile tale ricorso.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art18 · fonte del testo

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