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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991 · Legge 3 novembre 1994, n. 639
- Aggiornato al
- 22 novembre 1994
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare I governi del…
- Art. 2La Parte contraente attraverso la cui frontiera esterna e' entrata la persona che non…
- Art. 3La Parte richiesta risponde entro 8 giorni alle domande di riammissione che le sono…
- Art. 4Autorita' centrali o locali competenti per l'esame delle domande di riammissione sono…
- Art. 5Resta impregiudicata l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del…
- Art. 6Il presente Accordo e' firmato senza riserva di ratifica o accettazione oppure con…
- Art. 7Le Parti contraenti possono, con decisione comune, invitare altri Stati ad aderire…
- Art. 8Ciascuna Parte contraente puo' far pervenire al depositario una proposta di modifica del…
- Art. 9Ciascuna Parte contraente puo', consultare le altre Parti contraenti, per motivi gravi…
- Art. 10Governo del Granducato di Lussemburgo e' depositario del presente Accordo. In fede di…
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