1. Resta impregiudicata l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri delle Comunita' Europee che derivano dal diritto Comunitario. 3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni e della Convenzione di applicazione di detto Accordo del 19 giugno 1990, ne' quelle della Convenzione di Dublino del 15 luglio 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;639~accordo-art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari