1. La Parte contraente attraverso la cui frontiera esterna e' entrata la persona che non soddisfa o che non soddisfi piu' le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte contraente, riammette su richiesta di questa Parte contraente, senza formalita' detta persona nel proprio territorio. 2. Per frontiera esterna ai sensi del presente articolo, si intende la prima frontiera attraversata che non e' frontiera interna delle Parti contraenti ai sensi dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni. 3. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non sussiste nei riguardi di chi, al suo ingresso nel territorio della Parte contraente richiedente, e' in possesso di un visto o di un titolo di soggiorno validi rilasciati da tale Parte contraente, o di chi dopo l'ingresso ha ottenuto da essa un visto o un titolo di soggiorno. 4. Qualora la persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto in corso di validita' rilasciato da un'altra Parte contraente, detta Parte riammette, su richiesta della Parte contraente richiedente, senza formalita', detta persona sul proprio territorio. 5. Per "titolo di soggiorno" ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si intende un permesso di qualsiasi natura accordato da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;639~accordo-art2 · fonte del testo

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