Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare I governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica di Polonia, in appresso denominati Parti contraenti, - nel contesto della realizzazione di una politica comune in materia di visti degli Stati parte dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 - al fine di compensare in particolare gli oneri che potrebbero derivare dal movimento dei cittadini degli Stati parte del presente Accordo in esenzione da visto, - desiderosi di facilitare la riammissione delle persone entrate o soggiornanti irregolarmente, nello spirito della collaborazione e su di una base di reciprocita', - intendendo invitare anche i Governi degli altri Stati ad aderire al presente Accordo, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta di un'altra Parte contraente e senza formalita', la persona che non soddisfa o non soddisfi piu' le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte richiedente, se e' provato o se si possa presumere che detta persona possiede la cittadinanza della parte richiesta. 2. La Parte richiedente riammette alle stesse condizioni detta persona qualora risulti da ulteriori accertamenti che al momento dell'uscita dal territorio della stessa, essa non possedeva la cittadinanza della Parte richiesta.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;639~accordo-art1 · fonte del testo

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