[1]Articolo IX (aggiuntivo all'art. 14 della Convenzione)

[2]1. Le richieste di notificazione devono contenere, oltre l'indicazione dell'oggetto e del motivo della domanda, anche quella della natura del documento da notificare o la qualifica processuale del destinatario. 2. Alle domande di perquisizione e di sequestro di mezzi di prova e di documenti sara' allegato l'originale o la copia conforme dell'ordinanza giudiziaria. 3. Allorche', per ordine di un'autorita' giudiziaria, richieste di assistenza giudiziaria vengono trasmesse, nei casi di urgenza, dal Ministro Federale dell'Interno della Repubblica d'Austria o dal Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'Interno della Repubblica italiana, dovranno essere indicati, oltre alle necessarie precisazioni, anche l'ordine emesso dall'autorita' giudiziaria ed il numero di riferimento.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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