[1]di documenti, atti e oggetti

[2]1. Lo Stato Richiesto, se necessario, obblighera' una persona a produrre un documento, atto o oggetto negli stessi limiti che sarebbero previsti per istruttorie o procedimenti penali in quello Stato. Quando siano richieste perquisizioni o sequestri, la richiesta conterra' quelle informazioni che giustificherebbero tale azione nel corso di istruttorie o procedimenti penali in base alle leggi dello Stato Richiesto. 2. In relazione al I° comma del presente articolo, qualsiasi funzionario dello Stato Richiesto alla cui custodia siano affidati i documenti, gli atti e gli oggetti confiscati sara' tenuto a certificare all'Autorita' Centrale di tale Stato l'identita' dell'articolo confiscato, la continuita' della relativa custodia e l'integrita' delle sue condizioni. L'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto certifichera' che le procedure specificate nella richiesta sono state eseguite nei limiti consentiti dalle leggi e dalla prassi di tale Stato. Il documento, atto o oggetto cosi' certificato non dovra' essere sottoposto ad ulteriori formalita' per essere ammesso quale mezzo di prova dallo Stato Richiedente.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art13 · fonte del testo

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