• 1)La rogatoria deve contenere:
  • a)l'indicazione della materia alla quale la rogatoria si riferisce;
  • b)il nome, l'occupazione, il domicilio o la residenza dell'interessato;
  • c)i dati necessari relativi all'oggetto della rogatoria; per richieste di notifica l'indirizzo del destinatario e la natura degli atti da notificare; per rogatorie di assistenza giudiziaria le circostanze in virtu' delle quali una prova deve essere assunta e, nel caso, anche le domande da rivolgere alle persone da interrogare.
  • 2)La rogatoria per notifica o per altra assistenza giudiziaria sara' redatta nella lingua della presente Convenzione o accompagnata da una traduzione in questa lingua autenticata dalle autorita' della Parte richiedente.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art25 · fonte del testo

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