[1]Articolo VIII (aggiuntivo agli artt. 11 e 12 della Convenzione)

[2]1. Se lo Stato richiesto autorizza una persona detenuta nel territorio dello Stato richiedente ad assistere all'espletamento di un atto di assistenza giudiziaria, esso deve tenerla in stato di detenzione per la durata della sua permanenza nel proprio territorio e riconsegnarla senza indugio, non appena compiuto l'atto di assistenza giudiziaria, allo Stato richiedente, a meno che questo ne richieda la liberazione. 2. Lo Stato richiesto non puo' inoltre iniziare ne' proseguire contro tale persona alcun procedimento penale per fatti commessi prima della sua consegna, ivi compresi quelli per i quali si procede. 3. La disposizione di cui al paragrafo 2 si applica anche nei casi di transito del detenuto attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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