[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE

[2]La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I. (ad articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, qui di seguito indicata "Convenzione")

[4]1. L'assistenza giudiziaria sara' prestata anche:

  • a)nei procedimenti per fatti punibili dalle leggi della Parte richiedente solo con sanzioni pecuniarie purche' pendenti davanti all'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente;
  • b)nei procedimenti relativi a pretese di risarcimento per misure penali subite ingiustamente;
  • c)in materia di grazia;
  • d)in azioni civili collegate ad azioni penali sino a quando il Tribunale penale non abbia pronunciata una sentenza definitiva relativamente all'azione penale stessa. 2. E' ammissibile la notifica di intimazioni giudiziarie e del pubblico ministero relative all'inizio della procedura di esecuzione della pena oppure al pagamento di pene o sanzioni pecuniarie nonche' per notifica di decisioni inerenti a spese di giudizio.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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