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1. La presente Convenzione e' applicabile a tutti i generi e le specie botaniche. 2. Gli stati dell'Unione si impegnano ad adottare tutte le misure necessaria per applicare progressivamente le disposizioni della presente Convenzione al maggior numero di generi e specie botaniche. 3. a) "con l'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio, ogni Stato dell'Unione applica le disposizioni della Convenzione ad almeno cinque generi o specie.

  • b)Ogni Stato dell'Unione deve applicare in seguito le dette disposizioni ad altri generi o specie, entro i seguenti termini a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio.
  • i)entro un termine di tre anni ad almeno 10 generi o,
  • ii)entro un termine di sei anni, ad almeno diciotto generi o specie, complessivamente;
  • iii)entro un termine di otto anni, ad almeno ventiquattro generi o specie complessivamente.
  • c)Quando uno Stato dell'Unione limita l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie conformemente alle disposizioni dell'articolo 2.2, tale genere o tale specie sara' tuttavia considerata come un genere o una specie ai fini delle lettere a) e b). 4. A richiesta di uno Stato che abbia intenzione di ratificare, di accettare o di approvare la presente Convenzione o di aderire ad essa, il Consiglio puo', per tener conto di condizioni economiche od ecologiche particolari di tale Stato, decidere, in favore di tale Stato, di ridurre i numeri minimi previsti al paragrafo 3, di prolungare i termini previsti nel detto paragrafo, o di fare entrambe le cose. 5. A richiesta di uno Stato dell'Unione, il Consiglio puo', pur di tener conto delle particolari difficolta' incontrate da tale Stato per adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 3. b), decidere, in favore di tale Stato, di prolungare i termini previsti dal paragrafo 3. b). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455

1

Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1999

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455

    Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art4 · fonte del testo

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