Le Parti, con riferimento agli obiettivi perseguiti e tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna area protetta, adotteranno progressivamente, in conformita' con le norme di diritto internazionale, le misure necessarie, che possono essere fra l'altro:

  • a)l'organizzazione di un sistema di pianificazione e di gestione;
  • b)il divieto di scaricare o riversare i rifiuti o altri materiali che possano recare danno all'area protetta;
  • c)la regolamentazione del passaggio delle navi e di qualsiasi sosta o ancoraggio;
  • d)la regolamentazione della pesca, della caccia, della cattura di animali e della raccolta dei vegetali;
  • e)il divieto di distruzione di vegetali o animali e dell'introduzione di specie esotiche;
  • f)la regolamentazione di ogni atto che possa nuocere alla fauna o alla flora o che possa danneggiarle, ivi compresa l'introduzione di specie zoologiche o botaniche autoctone;
  • g)la regolamentazione di ogni attivita' che implichi l'esplorazione o lo sfruttamento del fondo del mare o del suo sottosuolo, o una modifica della configurazione del fondo del mare;
  • h)la regolamentazione di ogni attivita' che implichi una modifica della configurazione del suolo o lo sfruttamento del sottosuolo della parte terrestre di un'area marina protetta;
  • i)la regolamentazione di ogni attivita' archeologica e della rimozione di qualsiasi oggetto che possa essere considerato un bene archeologico;
  • i)la regolamentazione del commercio, dell'importazione e dell'esportazione di animali o di parti di animali, di vegetali o di parti di vegetali e di oggetti archeologici provenienti da aree protette e sottoposti a misure protettive;
  • k)ogni altra misura volta a salvaguardare i processi ecologici e biologici nelle aree protette.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;127~protocollo-art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari