Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Abrogato dal 19 marzo 2005

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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. 196 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: 1. Il diritto del ritrovatore e' dichiarato nullo, in conformita' delle disposizioni della legislazione nazionale di ogni Stato della Unione, se e' accertato che le condizioni fissate dall'articolo 6. 1.

tolto: a) e b) non erano state effettivamente soddisfatte al momento della concessione del titolo di protezione. 2. Decade dal proprio diritto il ritrovatore che non e' in grado di presentare all'autorita' competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permette di ottenere la varieta' con i caratteri che sono stati definiti al momento della concessione della protezione. 3. Puo' decadere dal proprio diritto il ritrovatore: a) che non presenti all'autorita' competente, entro un termine prescritto e successivamente alla messa in nuova, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e le informazioni ritenuti necessari al controllo della varieta', o non permette la ispezione delle misure adottate ai fini della conservazione della varieta' stessa;

tolto: b) che non abbia pagato, entro i termini prescritti, le tasse dovute, se del caso, per il mantenimento in vigore dei propri diritti. 4. Il diritto del ritrovatore non puo' essere annullato e il ritrovatore non puo' decadere dal suo diritto per motivi diversi da quelli di cui al presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art10 · fonte del testo

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