Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Abrogato dal 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. 297 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: 1. La presente Convenzione e' applicabile a tutti i generi e le specie botaniche. 2. Gli stati dell'Unione si impegnano ad adottare tutte le misure necessaria per applicare progressivamente le disposizioni della presente Convenzione al maggior numero di generi e specie botaniche. 3. a) "con l'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio, ogni Stato dell'Unione applica le disposizioni della Convenzione ad almeno cinque generi o specie.

tolto: b) Ogni Stato dell'Unione deve applicare in seguito le dette disposizioni ad altri generi o specie, entro i seguenti termini a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio.

tolto: i) entro un termine di tre anni ad almeno 10 generi o,

tolto: ii) entro un termine di sei anni, ad almeno diciotto generi o specie, complessivamente;

tolto: iii) entro un termine di otto anni, ad almeno ventiquattro generi o specie complessivamente.

tolto: c) Quando uno Stato dell'Unione limita l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie conformemente alle disposizioni dell'articolo 2.2, tale genere o tale specie sara' tuttavia considerata come un genere o una specie ai fini delle lettere a) e b). 4. A richiesta di uno Stato che abbia intenzione di ratificare, di accettare o di approvare la presente Convenzione o di aderire ad essa, il Consiglio puo', per tener conto di condizioni economiche od ecologiche particolari di tale Stato, decidere, in favore di tale Stato, di ridurre i numeri minimi previsti al paragrafo 3, di prolungare i termini previsti nel detto paragrafo, o di fare entrambe le cose. 5. A richiesta di uno Stato dell'Unione, il Consiglio puo', pur di tener conto delle particolari difficolta' incontrate da tale Stato per adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 3. b), decidere, in favore di tale Stato, di prolungare i termini previsti dal paragrafo 3. b).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari