[1]dei cittadini dello Stato di invio

[2]Il capo dell'ufficio consolare puo', con riserva delle procedure in vigore nello Stato di residenza, rappresentare i cittadini del proprio Stato o prendere misure per assicurarne la rappresentanza appropriata dinanzi ai tribunali e alle altre autorita' dello Stato di residenza allo scopo di promuovere, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie atte a salvaguardare i diritti o gli interessi di quei cittadini che, a causa della loro assenza o per altra ragione, non possano difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art13 · fonte del testo

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