1. Il funzionario consolare ha il diritto, conformandosi alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, di rappresentare i cittadini dello Stato di invio e di prendere delle disposizioni al fine di assicurare la loro rappresentanza appropriata davanti ai Tribunali o alle altre autorita' dello Stato di residenza, allorche' tali cittadini a motivo della loro assenza o per ogni altra causa non possono difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi. Quanto sopra si applica anche alle persone giuridiche dello Stato di invio. 2. La rappresentanza prevista al paragrafo I del presente articolo termina quando le persone rappresentate hanno designato un mandatario o hanno assunto esse medesime la difesa dei propri diritti ed interessi. 3. Quando un funzionario consolare, esercita le funzioni di rappresentanza considerate al paragrafo I del presente articolo, e' sottoposto, nell'esercizio di dette funzioni, alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza ed alla giurisdizione delle autorita' giudiziarie ed amministrative del detto Stato, nelle stesse condizioni e nella stessa misura di un cittadino di questo Stato.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art30 · fonte del testo

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