[1]Articolo XIV

[2]1. - In casi urgenti la persona domandata puo', conformemente alla legge della Parte richiesta, essere provvisoriamente arrestata su domanda delle competenti autorita' della Parte richiedente. 2. - La domanda di arresto provvisorio dovra' indicare l'intenzione di domandare l'estradizione della persona e contenere una dichiarazione dell'esistenza di un mandato di cattura o sentenza di condanna contro tale persona, ed ogni altra ulteriore informazione, ove esista, che sarebbe necessaria per giustificare l'emissione di un mandato di cattura se il reato fosse stato commesso nel territorio della Parte richiesta. 3. - Quando tale domanda viene fatta, la Parte richiesta dovra' prendere tutte le misure necessarie per assicurare l'arresto della persona nei confronti della quale e' stata fatta la domanda. 4. - L'arresto provvisorio della persona domandata avra' termine allo spirare di quaranta giorni dalla data del suo arresto qualora la domanda di estradizione non sia stata ricevuta. Tuttavia questa disposizione non impedisce un nuovo arresto o la estradizione di tale persona se la domanda di estradizione sara' ricevuta in seguito.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artxiv · fonte del testo

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