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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992 · Legge 4 ottobre 1994, n. 578
- Aggiornato al
- 19 ottobre 1994
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1Convenzione sulla Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la REPUBBLICA FRANCESE NEL…
- Art. 2La cooperazione nel settore della previsione e prevenzione dei rischi connessi alle…
- Art. 3Gli scambi di informazione che saranno effettuati periodicamente con incontri…
- Art. 4I programmi nazionali per la formazione di specialisti nel quadro della previsione e…
- Art. 5Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a prestare, su domanda avanzata dall'Autorita'…
- Art. 6In caso di catastrofe naturale o di incidente grave, l'assistenza sara' fornita con…
- Art. 7La direzione delle operazioni e' di competenza delle Autorita' dello Stato richiedente…
- Art. 8Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' necessarie agli interventi, le Parti…
- Art. 9Le Parti contraenti facilitano nella stessa maniera il passaggio di frontiera degli…
- Art. 10Ciascuna Parte contraente autorizza gli aeromobili utilizzati in partenza dal territorio…
- Art. 11Le spese dell'assistenza fornita dalle squadre di soccorso dello Stato offerente…
- Art. 12Lo Stato richiedente si impegna a prendersi carico di ogni danno accertato come derivante…
- Art. 13Le Autorita' competenti, senza pregiudizio di disposizioni piu' favorevoli contenute in…
- Art. 14In caso di catastrofe naturale o di incidente grave dovuto all'attivita' dell'uomo in…
- Art. 15Al fine di stabilire gli aspetti tecnici su come regolamentare e organizzare la…
- Art. 16Accordi o intese particolari potranno essere conclusi per stabilire le condizioni di…
- Art. 17In vista all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, le Autorita'…
- Art. 18La collaborazione esistente in materia di prevenzione dei rischi maggiori potra' essere…
- Art. 19Le controversie sull'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non…
- Art. 20Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra il completamento delle rispettive…
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