1. In caso di catastrofe naturale o di incidente grave, l'assistenza sara' fornita con l'invio sui luoghi della catastrofe o dell'incidente grave di squadre di soccorso dipendenti, in Francia, dai servizi della sicurezza civile e, in Italia, dai servizi della protezione civile, che hanno ricevuto una formazione specifica segnatamente nei seguenti settori: lotta contro gli incendi, lotta contro i rischi nucleari e chimici, pronto soccorso e soccorsi medici d'emergenza, ricerca, rimozione, salvataggio e che dispongono del materiale specializzato necessario ai loro compiti. 2. Se la specificita' o l'ampiezza della catastrofe lo giustificano, altre forme di aiuto potranno essere poste in opera per rispondere alle esigenze. 3. Le squadre di soccorso potranno essere inviate per via terrestre, aerea o marittima.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578~convenzione-art6 · fonte del testo

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