1. La direzione delle operazioni e' di competenza delle Autorita' dello Stato richiedente che indica le linee direttrici ed i limiti eventuali nelle operazioni affidate alle unita' di intervento senza entrare nel dettaglio della loro esecuzione. 2. Le squadre di intervento hanno libero accesso in ogni luogo in cui necessiti la loro opera, secondo le indicazioni del direttore delle operazioni. 3. Le Autorita' competenti delle due Parti si comunicano la lista dei mezzi di intervento da inviare da uno Stato all'altro, nei limiti delle loro possibilita' rispettive nel quadro delle operazioni previste dalla presente convenzione. 4. Le Autorita' competenti delle due Parti esaminano le mocalita' utili al rapido conseguimento delle necessarie autorizzazioni per i trasporti eccezionali come pure le modalita' di utilizzo gratuito delle autostrade e dei trafori a pedaggio.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578~convenzione-art7 · fonte del testo

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