1. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' necessarie agli interventi, le Parti contraenti si impegnano a limitare al minimo indispensabile le formalita' di passaggio alla frontiera, cosi' come sono stabilite dalle regolamentazioni nazionali e comunitarie. 2. Il responsabile di una unita' di intervento presenta un certificato attestante la missione di soccorso, il tipo dell'unita' e la lista delle persone che ne fanno parte. Detto certificato e' rilasciato dall'Autorita' dalla quale dipende l'unita'. Le persone che fanno parte dell'unita' di intervento sono dispensate dall'obbligo di presentare, al passaggio della frontiera, i documenti validi per l'espatrio tra i due Stati, ma dovranno essere comunque munite di un documento di identita' ai fini di eventuali controlli. 3. Nei casi di urgenza particolare, il certificato collettivo suindicato puo' essere sostituito da una attestazione stabilita a tale scopo, dalla quale risulti che la frontiera deve essere varcata al fine di compiere una missione di soccorso. 4. Se le circostanze l'esigono, il passaggio della frontiera puo' essere effettuato fuori dei punti di passaggio autorizzati. Le Autorita' responsabili della sorveglianza della frontiera ne devono essere informate in anticipo dallo Stato richiedente. 5. In caso di evacuazione al di la' della frontiera, le Autorita' delle due Parti si comunicano a posteriori i nomi delle persone evacuate che sara' loro possibile di stabilire in maniera certa.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578~convenzione-art8 · fonte del testo

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