1. L'organizzazione puo' prendere a prestito sui mercati finanziari internazionali le risorse necessarie all'adempimento dei suoi compiti. 2. L'organizzazione puo' contrarre prestiti sui mercati finanziari di una Parte contraente nel quadro della legislazione nazionale applicabile all'emissione di prestiti interni, o in mancanza di tale legislazione con l'accordo della Parte contraente. 3. Il regolamento finanziario stabilisce le procedure in base alle quali l'organizzazione contrae e rimborsa i prestiti. 4. Ciascun bilancio fissa l'importo massimo che l'Organizzazione puo' prendere a prestito durante l'anno coperto dal bilancio. 5. Nei settori coperti dal presente articolo, l'Organizzazione agisce in accordo con le autorita' competenti delle Parti contraenti o con la loro banca di emissione.

Testo vigente dal 13 aprile 2008

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Che cosa è cambiato dal 13 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996. 110 parole tolte, 108 parole aggiunte.

1. tolto: Le spese iscritte nel bilancio di esercizio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario. I crediti corrispondenti sono ripartiti in capitoli che raggruppano le spese in base alla loro natura o alla loro destinazione, e suddivisi, a seconda delle esigenze, in conformita' con il regolamento finanziario. 2. Entro le condizioni ed i limiti determinati nel regolamento finanziario, i crediti di questo bilancio diversi da quelli relativi alle spese di personale, e che sono inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere oggetto di un riporto limitato al solo esercizio successivo. Il regolamento finanziario determina in particolare la percentuale ed il carattere delle spese che possono costituire l'oggetto di riporti aggiunto: L'organizzazione puo' prendere a prestito sui mercati finanziari internazionali le risorse necessarie all'adempimento dei suoi compiti. 2. L'organizzazione puo' contrarre prestiti sui mercati finanziari di una Parte contraente nel quadro della legislazione nazionale applicabile all'emissione di prestiti interni, o in mancanza di tale legislazione con l'accordo della Parte contraente. 3. Il regolamento finanziario stabilisce le procedure in base alle quali l'organizzazione contrae e rimborsa i prestiti. 4. Ciascun bilancio fissa l'importo massimo che l'Organizzazione puo' prendere a prestito durante l'anno coperto dal bilancio. 5. Nei settori coperti dal presente articolo, l'Organizzazione agisce in accordo con le autorita' competenti delle Parti contraenti o con la loro banca di emissione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art20 · fonte del testo

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