1. L'Agenzia rappresenta l'organo incaricato dell'adempimento delle funzioni che le sono affidate dalla Convenzione o dalla Commissione. 2. Nell'assicurare i servizi di navigazione aerea, l'Agenzia ha come obiettivo: (a) di evitare le collisioni tra aeronavi; (b) di assicurare lo svolgimento ordinato e rapido della circolazione aerea; (c) di fornire gli avvisi e le informazioni utili all'esecuzione sicura ed efficace dei voli; (d) di dare l'allarme agli organi appropriati allorquando le aeronavi hanno bisogno dell'aiuto dei servizi di ricerca e di salvataggio, e di prestare a questi organi il concorso necessario. 3. L'Agenzia pone in essere i mezzi necessari per l'esecuzione dei suoi mandati e ne assicura il buon funzionamento. 4. A tal fine l'Agenzia lavora in stretta collaborazione con le Autorita' militari al fine di soddisfare il piu' efficacemente ed il piu' economicamente possibile i bisogni della circolazione aerea ed i bisogni particolari dell'aviazione militare. 5. Ai fini, dell'esercizio del suo mandato, fatte salve le condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 7 in appresso, essa puo' in particolare costruire ed utilizzare gli edifici e le installazioni di cui necessita, in particolare centri di ricerca e di sperimentazione della circolazione aerea, della gestione delle correnti di traffico aereo e delle scuole che servono al perfezionamento ed alla specializzazione del personale dei servizi della navigazione aerea. Tuttavia essa fa anche appello ai servizi tecnici nazionali ed utilizza le installazioni nazionali esistenti ogni qualvolta cio' sia possibile, al fine di evitare ogni duplicazione.

Testo vigente dal 13 aprile 2008

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Che cosa è cambiato dal 13 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996. 58 parole tolte, 114 parole aggiunte in 5 capoversi.

1. L'Agenzia tolto: ha come oggetto di assicurare in tutti gli spazi definiti in conformita' con il paragrafo 2 d) dell'articolo 6 della Convenzione e con l'articolo 38 della Convenzione, i servizi della circolazione aerea, vale a dire:

aggiunto: rappresenta l'organo incaricato dell'adempimento delle funzioni che le sono affidate dalla Convenzione o dalla Commissione. 2. Nell'assicurare i servizi di navigazione aerea, l'Agenzia ha come obiettivo: (a) di tolto: impedire aggiunto: evitare le collisioni tra aeronavi;

aggiunto: (b) di assicurare lo svolgimento ordinato e rapido della circolazione aerea;

aggiunto: (c) di fornire gli avvisi e le informazioni utili all'esecuzione sicura ed efficace dei voli;

aggiunto: (d) di dare l'allarme agli organi appropriati tolto: se aggiunto: allorquando le aeronavi hanno bisogno dell'aiuto dei servizi di ricerca e di salvataggio, e di tolto: fornire aggiunto: prestare a questi organi tolto: la partecipazione necessaria. 2 aggiunto: il concorso necessario. 3. L'Agenzia pone in essere i mezzi necessari per l'esecuzione dei tolto: sopraelencati servizi aggiunto: suoi mandati e ne assicura il buon funzionamento. tolto: 3 aggiunto: 4. A tal fine l'Agenzia lavora in stretta collaborazione con le Autorita' militari al fine di soddisfare il piu' efficacemente ed il piu' economicamente possibile tolto: ai aggiunto: i bisogni della circolazione aerea ed tolto: ai aggiunto: i bisogni particolari dell'aviazione militare. tolto: 4. In particolare aggiunto: 5. Ai fini, dell'esercizio del suo mandato, fatte salve le condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 7 in appresso, essa puo' tolto: creare centri di ricerche aggiunto: in particolare costruire ed utilizzare gli edifici e le installazioni di cui necessita, in particolare centri di ricerca e di sperimentazione della circolazione aerea tolto: e scuole destinateaggiunto: , della gestione delle correnti di traffico aereo e delle scuole che servono al perfezionamento ed alla specializzazione del personale dei servizi della navigazione tolto: marittima aggiunto: aerea. Tuttavia essa fa anche appello ai servizi tecnici nazionali ed utilizza le installazioni nazionali esistenti ogni qualvolta cio' sia possibile, al fine di evitare ogni duplicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art2 · fonte del testo

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