finanziario e bilancio 1. L'anno finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. 2. Il Cancelliere, agendo d'intesa con il Bureau della Corte, elaborera' ogni anno un progetto di bilancio per la Corte. Il progetto di bilancio per il successivo anno finanziario sara' sottoposto agli Stati parte della Convenzione entro il 15 settembre. 3. Il bilancio sara' approvato dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione. L'esame e l'approvazione del bilancio avranno luogo a Vienna a meno che gli Stati parte della Convenzione non concordino altrimenti. Dopo l'approvazione del bilancio per l'anno finanziario, il Cancelliere chiedera' agli Stati parte della Convenzione di versare i loro contributi. Qualora il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Corte operera' sulla base del bilancio precedente e, senza pregiudizio per successive modifiche, il Cancelliere chiedera' agli Stati parte della Convenzione di versare i loro contributi conformemente a tale bilancio. Il Cancelliere chiedera' agli Stati parte della Convenzione di rendere disponibile il cinquanta per cento dei loro contributi il 1 gennaio e il rimanente cinquanta per cento il 1 aprile. 4. Salvo decisione contraria dei rappresentanti degli Stati parte della Convenzione, il bilancio sara' espresso in franchi svizzeri e i contributi degli Stati saranno versati in tale valuta. 5. Uno Stato che ratifichi la Convenzione o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore versera' il suo primo contributo al bilancio entro due mesi dalla richiesta del Cancelliere. 6. Gli Stati che, senza essere parte della Convenzione, abbiano sottoposto una controversia alla Corte, verseranno il loro contributo entro due mesi dalla richiesta del Cancelliere. 7. L'anno in cui la Convenzione entra in vigore, gli Stati parte della Convenzione verseranno il proprio contributo al bilancio entro due mesi dalla data di deposito del dodicesimo strumento di ratifica della Convenzione. Tale bilancio e' fissato in via preliminare in 250.000 franchi svizzeri.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~protocollo-finanziario-art3 · fonte del testo

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