al bilancio della Corte 1. I contributi al bilancio della Corte saranno suddivisi fra gli Stati parte della Convenzione secondo la scala di ripartizione applicabile nell'ambito della CSCE, adattata al fine di tener conto della differenza numerica fra gli Stati partecipanti alla CSCE e gli Stati parte della Convenzione. 2. Qualora uno Stato ratifichi la Convenzione o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, il suo contributo relativo all'anno finanziario in corso sara' pari ad un dodicesimo della sua quota della scala di ripartizione adattata, come determinata conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, per ciascun mese intero di tale anno finanziario a partire dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato. 3. Qualora uno Stato non parte della Convenzione sottoponga una controversia alla Corte conformemente alle disposizioni dell'Articolo 20, paragrafo 2, o dell'Articolo 26, paragrafo 1 della Convenzione, esso contribuira' al finanziamento del bilancio della Corte, per la durata della procedura, come se fosse parte della Convenzione. Per l'applicazione del presente paragrafo, la conciliazione ha inizio il giorno in cui il Cancelliere riceve comunicazione dell'accordo delle parti di costituire una Commissione e ha termine il giorno in cui la Commissione notifica il proprio rapporto alle parti. Qualora una parte abbandoni la procedura, tale procedura si conclude il giorno della notifica del rapporto di cui all'Articolo 25, paragrafo 6 della Convenzione. La procedura di arbitrato ha inizio il giorno in cui il Cancelliere riceve comunicazione dell'accordo delle parti di costituire un Tribunale e ha termine il giorno in cui il Tribunale emette la propria sentenza.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~protocollo-finanziario-art2 · fonte del testo

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