[1]per evitare la doppia imposizione

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Romania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Romania, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Se un residente della Romania possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, la Romania nel calcolare le proprie imposte specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano diversamente. In tal caso l'imposta pagata in Italia sara' dedotta dalla imposta dovuta in Romania in conformita' delle proprie leggi fiscali. La somma cosi' dedotta non puo', tuttavia, superare la quota di imposta rumena attribuite ai detti elementi di reddito. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo gli utili che le imprese statali rumene versano al bilancio dello Stato si considerano quali imposte dovute alla Romania.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;680~art25 · fonte del testo

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