1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne la Costa d'Avorio, la doppia imposizione e' evitata nel modo seguente: le autorita' fiscali ivoriane non possono includere nelle basi imponibili i redditi tassabili nell'altro Stato contraente ai sensi della presente convenzione. Tuttavia, la Repubblica della Costa d'Avorio, al momento della determinazione dell'aliquota d'imposta, conserva il diritto di tener conto dei redditi cosi' esclusi. 3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Costa d'Avorio, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagati in Costa d'Avorio, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 4. Se, ai sensi della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente convenzione non sono prelevate, in tutto o in parte, per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considereranno interamente pagate agli effetti dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3. 5. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli utili, i redditi o gli utili da capitale di un residente di uno Stato contraente che siano stati assoggettati ad imposizione nell'altro Stato contraente in conformita' alla presente convenzione, si considerano derivanti da fonti situate in detto altro Stato contraente.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;293~convenzione-art22 · fonte del testo

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