1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
  • b)per quanto concerne il Portogallo:
  • 1)il contributo fondiario (a contribuicao predial);
  • 2)l'imposta sull'industria agricola (o imposto sobre a industria agricola);
  • 3)il contributo industriale (a contribuicao industrial);
  • 4)l'imposta sul reddito dei capitali (o imposto de capitais);
  • 5)l'imposta professionale (o imposto profissional);
  • 6)l'imposta complementare (o imposto complementar);
  • 7)l'imposta sui plusvalori (o imposto de mais-valias);
  • 8)l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (o imposto sobre o rendimento do petroleo);
  • 9)le addizionali percepite sulle imposte enumerate dal n. 1) al n. 8);
  • 10)le altre imposte percepite per conto degli enti locali il cui ammontare e' determinato in funzione delle imposte enumerate dal n. 1) al n. 8), nonche' le corrispondenti addizionali; (qui di seguito indicate quali "imposta portoghese"). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;562~art2 · fonte del testo

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