Il doppio cittadino ha la facolta', prima della data prevista per la sua incorporazione, di sottoporsi agli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati sotto forma di un arruolamento volontario per una durata totale ed effettiva tale che, in base alla legislazione in vigore in tale Stato, valga come assolvimento del servizio militare. Il suo arruolamento sara' attestato nei confronti dello Stato dove, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione, avrebbe dovuto normalmente soddisfare i propri obblighi del servizio militare, mediante la presentazione di un certificato conforme all'allegato Modulo C.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560~art6 · fonte del testo

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