1. Il doppio cittadino e' tenuto a soddisfare gli obblighi del servizio militare nei confronti di uno solo degli Stati contraenti. 2. I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti che non siano in possesso della doppia cittadinanza sono tenuti a soddisfare i propri obblighi militari nei confronti del solo Stato di cui posseggono la cittadinanza. Tuttavia, se essi hanno gia' soddisfatto i propri obblighi di servizio militare nei confronti di uno dei due Stati, alle condizioni previste dalla legge di tale Stato prima del mutamento di cittadinanza, saranno considerati come se avessero soddisfatto i medesimi obblighi nei confronti dell'altro Stato. Queste disposizioni si applicano altresi' ai cittadini di uno dei due Stati che hanno acquistato la cittadinanza dell'altro Stato prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560~art3 · fonte del testo

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