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Amministrativo
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con protocollo e allegati, firmati a Bruxelles il 3 novembre 1980
Legge 10 luglio 1982, n. 560
- Aggiornato al
- 16 agosto 1982
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1CONVENZIONE fra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio relativa al servizio…
- Art. 2Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai cittadini di ciascuno dei due…
- Art. 3Il doppio cittadino e' tenuto a soddisfare gli obblighi del servizio militare nei…
- Art. 4Il doppio cittadino sara' soggetto agli obblighi del servizio militare nello Stato…
- Art. 5Il doppio cittadino che all'eta' di 18 anni ha la residenza abituale nel territorio di…
- Art. 6Il doppio cittadino ha la facolta', prima della data prevista per la sua incorporazione…
- Art. 7Qualora il doppio cittadino non si sia avvalso in tempo utile dei benefici della presente…
- Art. 8Le Autorita' che hanno emesso gli ordini di chiamata alle armi, dopo aver ricevuto e…
- Art. 9Il doppio cittadino che avra' soddisfatto, conformemente alle disposizioni di cui agli…
- Art. 10Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 della presente Convenzione…
- Art. 11Durante l'adempimento degli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati, in…
- Art. 12Il doppio cittadino che abbia adempiuto ai propri obblighi del servizio militare di leva…
- Art. 13In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati puo' richiamare soltanto i doppi…
- Art. 14Il doppio cittadino che non abbia soddisfatto gli obblighi del servizio militare sara'…
- Art. 15Il doppio cittadino che perda una delle due cittadinanze conserva i benefici delle…
- Art. 16Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione…
- Art. 17I formulari di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione potranno essere…
- Art. 18Le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti si consulteranno per la via…
- Art. 19Le due Parti contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficolta' che…
- Art. 20Il doppio cittadino che, anteriormente alla entrata in vigore della presente Convenzione…
- Art. 21La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti…
- Art. 22La presente Convenzione sara' ratificata. Essa entrera' in vigore il primo giorno del…
