1. Il doppio cittadino sara' soggetto agli obblighi del servizio militare nello Stato contraente sul territorio del quale ha la propria residenza abituale all'eta' di 18 anni. Tale residenza sara' accertata mediante la presentazione di una dichiarazione conforme all'allegato Modulo A, sottoscritta in triplice esemplare dinanzi all'Autorita' competente dello Stato di detta residenza. Un'esemplare di tale dichiarazione sara' rimesso alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato ove il doppio cittadino non e' tenuto a prestare il servizio militare. 2. Colui che divenga doppio cittadino dopo aver compiuto 18 anni di eta' e che a quel momento non abbia ancora soddisfatto gli obblighi del servizio militare nell'uno o nell'altro dei due Stati sara' tenuto a soddisfare tali obblighi in quello Stato ove aveva la residenza, abituale al momento dell'acquisto della seconda cittadinanza. Tale residenza abituale sara' attestata secondo la procedura prevista al paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560~art4 · fonte del testo

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