Qualora il doppio cittadino non si sia avvalso in tempo utile dei benefici della presente Convenzione ed abbia ricevuto l'ordine di chiamata alle armi: sia dall'Autorita' competente dello Stato nel quale non e' tenuto a prestare il servizio militare in base alle disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione, sia, per quanto riguarda il doppio cittadino di cui all'articolo 5 della Convenzione, dello Stato nel quale non intende prestare il servizio militare, egli dovra' restituire alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato che lo ha emanato il predetto ordine entro 15 giorni dal suo ricevimento e, in ogni caso, prima della data prevista per la sua incorporazione. Dovra' inoltre, allegare una dichiarazione conforme, a seconda dei casi, al Modulo A o al Modulo B.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560~art7 · fonte del testo

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