1. Per l'applicazione delle disposizioni previste nell'articolo 2 della presente Convenzione i doppi cittadini sottoscrivono, a richiesta delle Autorita' competenti dello Stato in cui risiedono abitualmente, una dichiarazione di residenza conforme al Modulo A allegato. Tale dichiarazione dovra' essere obbligatoriamente sottoscritta prima dell'arruolamento dell'interessato da parte dell'uno o dell'altro Stato. 2. Per l'esercizio della facolta' di opzione prevista all'articolo 2 (1° paragrafo) i doppi cittadini sottoscrivono, davanti alle Autorita' competenti dello Stato in cui hanno la loro residenza abituale, una dichiarazione di opzione conforme al modulo B allegato. Copia di questa dichiarazione sara' trasmessa da tali Autorita' a quelle competenti dell'altro Stato. 3. Per l'applicazione delle disposizioni previste al 3° paragrafo del medesimo articolo 2 i doppi cittadini residenti sul territorio di uno Stato terzo devono, prima dell'arruolamento, sottoscrivere un atto di opzione - conformemente al Modulo C allegato - davanti all'Autorita' consolare dello Stato nel quale essi desiderano essere sottoposti agli obblighi del servizio militare. Copia di tale atto verra' trasmessa alle Autorita' competenti dei due Stati Contraenti.

Testo vigente dal 6 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168~art14 · fonte del testo

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