Art. 3 — Oggetto dell'assistenza giudiziaria
- 1)I tribunali delle Parti Contraenti si presteranno assistenza giudiziaria reciproca nelle materie di cui alla presente Convenzione.
- 2)L'assistenza giudiziaria reciproca riguarda l'esecuzione di atti procedurali e in particolare la notifica di documenti, l'audizione di testi e di consulenti e l'invio di prove materiali e di documenti.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
