• 1)Il Tribunale richiesto dara' esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria secondo la legislazione del suo Stato e potra' applicare nel corso della esecuzione, se necessario, gli stessi mezzi di coercizione previsti da questa legislazione.
  • 2)Il Tribunale richiesto, su domanda dell'autorita' richiedente, puo' procedere anche seguendo la procedura speciale richiesta da quest'ultima se cio' non e' contrario ai principi generali della legislazione dello Stato del Tribunale richiesto.
  • 3)Su richiesta del Tribunale richiedente il Tribunale richiesto informera' direttamente, in tempo utile, il Tribunale richiedente del luogo e del momento della esecuzione dell'assistenza giudiziaria.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art26 · fonte del testo

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