[1]N.B. - TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]CONVENZIONE sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Ungherese

[3]Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese, desiderando regolamentare tra i due Stati l'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e di diritto di famiglia, hanno convenuto di concludere a tale proposito una Convenzione e hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari:

[4]Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. Francesco Paolo BONIFACIO, Ministro della Giustizia

[5]Il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare Ungherese: S. E. Mikali KOROM, Ministro della Giustizia i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[6]ART. 1. (Libero accesso ai tribunali)

  • 1)I cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento di cui godono i nazionali in materia giudiziaria civile, commerciale e di diritto di famiglia. A tal fine essi potranno accedere liberamente e senza difficolta' ai tribunali e stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse modalita' dei nazionali.
  • 2)Nessuna cauzione, o deposito, sotto qualsivoglia denominazione potranno essere imposti ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti, aventi il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio di una delle suddette parti, o in ragione della loro qualita' di stranieri o per difetto di domicilio o di residenza nel Paese.
  • 3)Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone giuridiche costituite secondo le leggi di una delle Parti Contraenti e la cui sede si trovi sul territorio di detta Parte.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512~art1 · fonte del testo

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