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Civile
Ratifica ed esecuzione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Legge 23 luglio 1980, n. 512
- Aggiornato al
- 3 settembre 1980
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 26
- Art. 1N.B. - TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE sull'assistenza giudiziaria in materia civile…
- Art. 2Definizioni
- Art. 3Oggetto dell'assistenza giudiziaria
- Art. 4Rifiuto di assistenza giudiziaria
- Art. 5Trasmissione di domande di assistenza giudiziaria
- Art. 6Trasmissione di atti giudiziari ed extra-giudiziari
- Art. 7Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari dovranno essere accompagnati da una nota che…
- Art. 8Notifica degli atti
- Art. 9Qualora l'indirizzo della persona da interrogare o alla quale l'atto deve essere…
- Art. 10L'attestazione di notifica si fara' per mezzo di una ricevuta datata, corredata dalla…
- Art. 11La consegna degli atti giudiziari ed extra-giudiziari non dara' luogo a rimborso di…
- Art. 12Trasmissione ed esecuzione delle commissioni rogatorie
- Art. 13Le commissioni rogatorie dovranno essere accompagnate da una traduzione nella lingua…
- Art. 14Il tribunale richiesto, nella esecuzione delle commissioni rogatorie, applica le leggi…
- Art. 15L'esecuzione delle commissioni rogatorie non dara' luogo al rimborso di alcuna spesa…
- Art. 16Esecuzione di decisioni adottate per quanto concerne le spese
- Art. 17Assistenza giudiziaria gratuita
- Art. 18Esecuzione della legalizzazione
- Art. 19Scambio di atti di stato civile
- Art. 20Le autorita' di stato civile di ciascuna Parte Contraente invieranno all'autorita'…
- Art. 21L'invio o la ricezione degli atti citati negli articoli 19 e 20 avviene per via…
- Art. 22Scambio di informazioni giuridiche
- Art. 23Disposizioni finali
- Art. 24La presente Convenzione entrera' in vigore dopo 30 (trenta) giorni dallo scambio degli…
