Art. 22 — Scambio di informazioni giuridiche
I Ministeri della giustizia delle Parti Contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, su domanda, ogni informazione giuridica necessaria all'applicazione della presente Convenzione, nonche' ogni altra informazione sulle disposizioni di legge in vigore.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
