• 1)Le commissioni rogatorie da eseguirsi sul territorio di una delle Parti Contraenti, saranno eseguite dai tribunali.
  • 2)Esse saranno trasmesse per la via di cui all'articolo 5.
  • 3)Ove il tribunale richiesto sia incompetente, esso trasmettera' d'ufficio la commissione rogatoria al tribunale competente e ne informera' immediatamente il tribunale richiedente.
  • 4)Le disposizioni del presente articolo non escludono la facolta' per le Parti Contraenti di fare eseguire direttamente dai loro rappresentanti diplomatici o consolari, le commissioni rogatorie relative all'audizione dei propri cittadini, purche' questi ultimi non siano al tempo stesso cittadini dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512~art12 · fonte del testo

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