[1]Articolo VI

[2]1. Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i relativi fattori, ivi inclusi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di comodita) e le tariffe praticate da altre Compagnie aeree relativamente a qualsiasi tratto della rotta specificata. Queste tariffe verranno fissate in osservanza delle seguenti disposizioni del presente Articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente Articolo, unitamente agli oneri per diritti d'agenzia ad esse connessi, dovranno, se possibile, essere concordate, per ognuna delle rotte specificate, tra le compagnie aeree designate e interessate mediante consultazioni con altre compagnie aeree che operino su tutta, o parte di, tale rotta; tale accordo, ove possibile, verra' raggiunto attraverso il meccanismo di fissazione delle tariffe della Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo. 3. Le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data prevista per la loro introduzione. In casi speciali, tale periodo puo' essere ridotto, previo consenso di dette Autorita'. 4. Tale consenso puo' essere dato esplicitamente. Qualora nessuna delle Autorita' Aeronautiche abbia espresso il proprio disaccordo entro entra (30) giorni dalla data di presentazione, queste tariffe, in conformita' al paragrafo (3) del presente Articolo, verranno considerate approvate. Ove il periodo per la presentazione sia stato ridotto, come previsto al paragrafo (3), le Autorita' Aeronautiche possono convenire che il periodo entro cui debba essere notificato qualsiasi disaccordo sia inferiore ai trenta (30) giorni. 5. Qualora le compagnie aeree designate non riescano a concordare su una qualsiasi di queste tariffe, o se per qualche motivo non si possa concordare una tariffa, conformemente alle disposizioni del paragrafo (2) del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno tentare di determinare le tariffe mediante accordi tra loro. 6. Qualora le Autorita' Aeronautiche non possano concordare sull'approvazione di una qualsiasi tariffa, presentata loro ai sensi del paragrafo (2) del presente Articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, ai sensi del paragrafo (5), la controversia verra' risolta in conformita' alle disposizioni dell'Articolo XII del presente accordo. 7. Una tariffa fissata conformemente alle disposizioni del presente Articolo restera' in vigore finche' non venga fissata una nuova tariffa.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~artvi · fonte del testo

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